Perché il modello organizzativo 231 è necessario per le aziende-calcio

Attuare il modello 231, significa farlo funzionare, cioè mettere in pratica i protocolli stilati e predisporre un Organismo di vigilanza (Odv) che vigili sul corretto funzionamento delle prescrizioni.

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Articolo di Vincenzo Imperatore09/03/2022

© “DE LAURENTIIS” – FOTO MOSCA

Per quale motivo il modello organizzativo previsto dal d.lgs 231/2001 dovrebbe essere adottato anche da una società di calcio? Perché il Napoli, dal 2014, ha realizzato un tipo di organizzazione così come suggerito dal d.lgs 231/2001? Semplice, perché è uno strumento fondamentale per tutte le aziende, per la loro organizzazione, gestione e tutela. Perché un modello organizzativo 231 di prevenzione dei rischi offre all’impresa la possibilità di evitare grossi problemi e sanzioni importanti. E, a maggior ragione, in una società di calcio come il Napoli dove la responsabilità è concentrata solitamente nelle quattro identità della stessa unica persona, il proprietario-imprenditore-manager-garante.

Ma facciamo per un attimo un passo indietro per ricordare che il D. Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi. In altri termini, semplificando per necessità di spazio ma consapevoli dei limiti di una sintesi, nel caso in cui un dipendente (calciatore, medico, magazziniere) o un manager (direttore generale, direttore sportivo o allenatore) compia, nello svolgimento delle sue funzioni, un reato previsto dal decreto, sono individuate responsabilità penali e vengono previste delle sanzioni di carattere amministrativo anche per l’azienda.

In altri termini, qualora vengano commessi uno o più reati tra quelli richiamati dallo stesso decreto, una società di calcio può essere condannata, all’esito di un vero e proprio procedimento penale, a sanzioni pecuniarie ed interdittive, sempre che l’illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio della società e che questa non abbia adottato i necessari strumenti preventivi che lo stesso decreto prescrive.

I reati previsti dal dispositivo sono tanti. A titolo di esempio e in via non esaustiva, ricordiamo i reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione, e quelli societari, come il “falso in bilancio” e la corruzione tra privati. Di grande rilievo risultano anche i reati di lesioni o omicidio colposo, come conseguenza della violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, e quelli di riciclaggio e di impiego di lavoratori extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare.
Non solo ma con la L. 39/2019 è stata inserita nel D. Lgs. 231/2001 una nuova categoria di reati all’art. 25 quaterdecies: quelli di frode (denaro in cambio di un risultato concordato) in competizioni sportive o di scommessa e giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401.

Le sanzioni possono avere un costo molto elevato per la società di calcio e non solo a livello pecuniario.
Infatti, possono portare anche a inibizioni importanti come il divieto di contrattare con le Pubbliche amministrazioni o la sospensione o la revoca di riconoscimenti (rating di legalità), autorizzazioni, licenze o concessioni. Fino addirittura alla decisione di non poter svolgere l’attività di cui al proprio oggetto sociale, ovvero partecipare alle competizioni sportive. Da ciò ne deriva, come immaginabile, un grave danno di immagine per l’azienda.

Attenzione, però, che stiamo parlando di giustizia ordinaria che esplica le sue funzioni in tempi biblici.
La giustizia sportiva, invece, è molto più veloce e, soprattutto, estremamente sommaria e poco garantista perché le esigenze del business calcio non consentono di attendere il tempo necessario per accertare la verità. Se nei tribunali di Stato vale il principio “innocente fino a prova contraria”, in quelli della FIGC vige quello opposto e codificato del “colpevole fino a prova contraria”.

In particolare per la giustizia sportiva esiste l’odioso riconoscimento di una responsabilità oggettiva in capo alla società per la condotta illecita tenuta da un proprio esponente. Questo pilastro della giustizia sportiva risulta totalmente in contrasto con il principio di attribuzione di responsabilità in ambito penale, ove una condanna può conseguire solo al riconoscimento del reato da parte del soggetto sottoposto a processo.

Pensate a una società calcistica, magari di Serie A di fascia alta, che venga retrocessa in Serie B dalla giustizia sportiva a causa del comportamento in frode allo sport di un proprio dirigente o calciatore, che magari abbia agito in spregio alle opinioni di altri esponenti della società, e che, qualche anno dopo, venga prosciolta da ogni accusa nel processo celebrato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tutto ciò potrebbe, portare a percepire come ingiuste la sanzioni precedentemente ricevute e i danni, magari irrimediabili, subiti.

Qualcosa per la verità si è mosso nella direzione della collaborazione tra la Procura Federale e la Procura della Repubblica visto che nel giugno 2019 è stata introdotta una variazione all’art.7 del Codice di Giustizia Sportiva che recita: “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”, rafforzata dall’art. 129 del nuovo Codice di Giustizia sportiva che, nel disciplinare i rapporti tra gli organi della giustizia sportiva e la magistratura ordinaria, stabilisce l’obbligo di reciproca collaborazione tra di essi, affinché, soprattutto in fase di indagine, possa verificarsi un’attività investigativa e di successiva imputazione coordinata e, nei limiti del possibile, parallela anche a livello temporale.

Se le cose stanno così, dopo che la legge ordinaria e sportiva ha praticamente “obbligato” le società ad adottare un modello organizzativo, dovrebbe essere quindi la valutazione dell’organo giudicante della Magistratura ordinaria, operata secondo il principio di “Responsabilità soggettiva” a portare quella sportiva a decidere, in sede di giudizio, per l’applicazione dell’attenuante o esimente di cui all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva o meno.

Quindi, se Calciopoli fosse successo dopo l’adozione da parte della Juve di un modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, probabilmente la società bianconera non sarebbe andata in Serie B potendo gli alti dirigenti coinvolti avere agito aggirando il sistema preventivo, idoneo a prevenire il prevedibile ma non l’imprevedibile.

Ecco il punto importante per “Il presidente per un giorno”, il sogno ad occhi aperti di ogni tifoso di calcio dopo quello di indossare la maglia della squadra del cuore.
Innanzitutto la Juventus, pur essendo stata la prima società di calcio 231 compliant (seguita poi da tutte le big), ha adottato il modello solo dopo lo scandalo del 2006. Fece come alla Basilica di Santa Chiara dopo che fu saccheggiata: ropp’arrubbata, facetter ‘e porte ‘e fierro. Ma era tardi ormai!
In secondo luogo il modello organizzativo bisogna poi applicarlo. Perché una cosa è adottare il modello, un’altra attuarlo, metterlo in pratica. Adottare il modello 231 significa, di fatto, scriverlo, predisporre i documenti di cui necessita e basta. Una fase formale che non richiede particolare coinvolgimento della struttura aziendale.

Attuare il modello 231, invece, significa farlo funzionare, cioè mettere in pratica i protocolli stilati e predisporre un Organismo di vigilanza (Odv) – esterno o, nel caso delle piccole realtà, interno purché formato o coadiuvato da professionisti che garantiscano le corrette attività di controllo – che vigili sul corretto funzionamento delle prescrizioni.

Perché altrimenti fatti come quelli di “Calciopoli” o molto simili, pur avendo adottato un codice etico ed un modello organizzativo, possono ripetersi.

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