Calciatori e calciatrici: liste di svincolo aperte dal 1 al 14 dicembre 2022

L’inserimento nella lista di svincolo è consentita all'inizio della stagione ed in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

Articolo di Redazione SDS26/11/2022

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– FOTO MOSCA 

Non di rado, anche nel corso della stagione sportiva, accade che calciatori e calciatrici siano scontenti della propria attività presso la società ove sono tesserati, ovvero presso la squadra in cui giocano.

Il calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” può essere svincolato dalla società presso la quale risulta tesserato mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”, con la conseguente decadenza del tesseramento.

L’inserimento nella lista di svincolo è consentita all’inizio della stagione ed in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. Tale possibilità, espressa nell’art. 107 delle NOIF, è al pari garantita  per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti”.

L’inclusione nella lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, che devono obbligatoriamente essere stati tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale.

Le “liste di svincolo”, compilate dalla Società a mezzo portale FIGC, devono contenere il nome dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Le “liste di svincolo”, qualora siano state inviate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento (o mezzo equipollente PEC), da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

Avverso l’inclusione o la non inclusione ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere presso gli organi federali competenti. Per la stagione in corso, la finestra si apre il 1 dicembre 2022 e si chiude il 15 dicembre 2022, alle ore 19.00.

Avv. Valentina Porzia.

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